Art. 36

In vigore dal 23 ott 1954
Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati: a) alla manutenzione ordinaria delle caserme demaniali in uso alle forze di polizia; b) alla stipulazione dei contratti ed al pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua nelle caserme demaniali e di proprietà privata, qualora tale onere non sia a carico dei locatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-36

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