Art. 36
In vigore dal 23 ott 1954
Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati:
a) alla manutenzione ordinaria delle caserme demaniali in uso alle forze di polizia;
b) alla stipulazione dei contratti ed al pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua nelle caserme demaniali e di proprietà privata, qualora tale onere non sia a carico dei locatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-36