Art. 29

In vigore dal 23 ott 1954
L' del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, è sostituito dal seguente: "I progetti relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso qualora importino una spesa superiore ai 300 milioni di lire, sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore di sanità. Negli altri casi sono approvati con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità, la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-29

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