Art. 27
In vigore dal 30 gen 1971
Il controllo dei rendiconti delle spese e degli assegni di carattere fisso concernenti i servizi di pubblica sicurezza è attribuito al funzionario delegato al riscontro amministrativo regionale presso la Prefettura del capoluogo di regione.
Detto funzionario, accertata la regolarità degli atti, ne cura l'inoltro alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno, dandone comunicazione, distintamente per ogni capitolo di spesa, alla Direzione generale della pubblica sicurezza.
Note all'articolo
- La L. 18 dicembre 1970, n. 1137, ha disposto (con l'art. 4) che in deroga all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennita' varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarita' degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-27