Art. 22
In vigore dal 23 ott 1954
Gli del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell' della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-22