Art. 13

In vigore dal 23 ott 1954
Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito dal seguente: "In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo