Art. 13
In vigore dal 23 ott 1954
Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito dal seguente:
"In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-13