Art. 14

In vigore dal 23 ott 1954
Il terzo comma dell' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale risulta dall' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente: "Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia".
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