Art. 16

In vigore dal 9 ago 1957
L' del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, è sostituito dal seguente: I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalità consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse. Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province. Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente. Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-16

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