Art. 11

In vigore dal 23 ott 1954
L' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, à sostituito dal seguente: "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi. "Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni. "Tutte le altre appartengono alla seconda classe".
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