Art. 6

In vigore dal 23 ott 1954
L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente: "Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-6

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