Art. 1

In vigore dal 23 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l' della legge 11 marzo 1953, n. 150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. "L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-1

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