Art. 2

In vigore dal 23 ott 1954
Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti: "Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa". "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-2

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