Art. 10

In vigore dal 23 ott 1954
Il primo comma dell' del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, è sostituito dal seguente: "In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all', le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovane degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-10

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