Art. 15

In vigore dal 9 ago 1957
L' del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, è sostituito dal seguente: Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe. Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio. Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-15

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