Art. 15
In vigore dal 9 ago 1957
L' del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, è sostituito dal seguente:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.
Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-15