Art. 20
In vigore dal 23 ott 1954
Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonché quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1 marzo 1947 per esigenze di attività assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno.
L'amministrazione di detto personale è trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-20