Art. 21

In vigore dal 23 ott 1954
L' della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, è sostituito dal seguente: "Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza essere autorizzati. L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. Per i trasferimenti di beni immobili di cui all', lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-21

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