Art. 25
In vigore dal 23 ott 1954
Il terzo comma dell' del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l' del regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, è sostituito dal seguente:
"Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento. Può essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-25