Art. 26
In vigore dal 23 ott 1954
I provvedimenti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, sono adottati dai prefetti, cui spetta, altresì, di ordinare il pagamento degli assegni eventualmente dovuti agli uffici amministrativi diocesani, agli economi spirituali, nonché ai rettori di chiese. Dei provvedimenti è data comunicazione alla Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-26