Art. 17

In vigore dal 23 ott 1954
I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti. Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all' del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-17

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