Art. 20

In vigore dal 31 lug 1953
L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto sono affidati all'Avvocatura dello Stato, A tal fine l'Istituto è considerato amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze ed alla competenza dell'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-20

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