Art. 16

In vigore dal 31 lug 1953
È vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra. Può il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'istituto, purchè per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
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