Art. 11

In vigore dal 31 lug 1953
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli: sovraintende al funzionamento dell'Istituto esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate a norma dell' e delle altre disposizioni in vigore; adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari per il regolare funzionamento delle varie gestioni riferendone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, alla sua successiva riunione. Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, può delegare a taluno o più dei suoi membri la rappresentanza dell'Istituto per determinati affari. Può la rappresentanza stessa, per deliberazione del Consiglio, essere anche delegata per singoli affari ai direttori provinciali delle Poste nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, può rilasciare procura per il componimento di determinati atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-11

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