Art. 7

In vigore dal 31 lug 1953
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri ed ai revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente qualora questi non creda di rinviare la questione ad altra seduta. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto: non è ammessa delega. Nelle sedute che il Consiglio reputa ritenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età. È in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'istituto di chiamare a partecipare alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone ritenute particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-7

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