Art. 4

In vigore dal 23 apr 1968
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed è così composto: a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale; b) di un consigliere di Stato; c) del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni; d) di un funzionario del Ministero del tesoro; e) di un sostituto avvocato generale dello Stato; f) di quattro rappresentanti del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti. I direttore generale delle Poste è vice presidente di diritto dell'Istituto postelegrafonici. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Note all'articolo

  • La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Il numero dei rappresentanti del personale degli uffici locali ed agenzie postelegrafoniche nel predetto consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e' elevato da quattro a cinque, di cui uno in quiescenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-4

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