Art. 2
In vigore dal 23 apr 1968
L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti, con le forme e mediante i contributi stabiliti a norma di legge e di regolamento.
In particolare, l'Istituto provvede:
a) al trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia, ai supplenti, ai ricevitori, ed ai portalettere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
b) al conferimento al personale di cui alla precedente lettera a) dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi a norma dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
c) alla educazione ed istruzione degli orfani del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici, nonché allo accoglimento nelle colonie estive gestite dall'Istituto dei figli ed orfani di tale personale aventi età non inferiore ai 6 anni e non superiore a 12 anni;
d) alla concessione di sussidi a favore dei ricevitori e dei portalettere nei casi di malattie acute di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dopo il trentesimo giorno di assenza, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi;
e) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso gli accollatari dei trasporti postali ed i procaccia con obbligazione personale anche provvisori;
f) alla gestione dei fondi di mutualità (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto;
g) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;
h) alla eventuale gestione di case per postelegrafonici e ad altre forme di attività che vengano istituite nei modi previsti dal successivo .
i) alla gestione di case economiche di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende delle spese sostenute per tale gestione, secondo le modalità e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
Provvede altresì alla gestione stralcio della Cassa mutua cauzioni per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Le forme di assistenza e previdenza di cui alle precedenti lettere a), b), c), ed f) possono essere estese al personale dipendente dall'Istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-2