Art. 13
In vigore dal 31 lug 1953
Il direttore fa parte del personale dell'Istituto e dipende direttamente dal presidente.
Il direttore è a capo di tutti gli uffici dell'Istituto e ne regola il funzionamento; sovraintende a tutto il personale e ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso agli uffici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dai regolamenti organici del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.
Il direttore ha piena facoltà istruttoria ed è responsabile della regolare tenuta degli inventari.
Egli, solidalmente con il ragioniere dell'Istituto, accerta la legalità di ogni pagamento e di ogni riscossione prima di sottoporne l'ordinativo alla firma del presidente Predispone i bilanci dell'istituto e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla sua gestione.
Egli può essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione semprechè non implichi oneri ed impegni di carattere giuridico o finanziario.
Il direttore adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni da esso nominate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-13