Art. 17

In vigore dal 31 lug 1953
I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti dall'Amministrazione postale; b) in acquisto e costruzione di beni immobili; c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-17

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