Art. 17
In vigore dal 31 lug 1953
I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti dall'Amministrazione postale;
b) in acquisto e costruzione di beni immobili;
c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;
d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-17