Art. 14
In vigore dal 31 lug 1953
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la deliberazione è comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio successivo e sottoposto al Consiglio di amministrazione che delibera al riguardo entro il 30 novembre di ciascun anno.
Tale consuntivo deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio di amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla detta deliberazione, il presidente dell'istituto trasmette il consuntivo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni insieme ad una sua relazione ed a quella del Collegio dei revisori.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può far compilare d'ufficio il conto consuntivo quando non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.
Nell'amministrazione dell'Istituto e nella compilazione dei suoi bilanci saranno osservate, in quanto applicabili, le norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-14