Art. 15

In vigore dal 1 gen 1998
Nel bilancio dell'Istituto sarà tenuto un conto separato per ciascuna gestione. Per la gestione di cui alla lettera c) del precedente , saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformità delle rispettive norme di legge, di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell' e delle altre disposizioni in vigore. Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformità di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Note all'articolo

  • La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che "(...) A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane e' soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla societa' "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-15

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