Art. 19
In vigore dal 31 lug 1953
L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado da stabilirsi, secondo le necessità dell'Istituto, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-19