Art. 18
In vigore dal 31 lug 1953
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ordinare presso l'istituto ispezioni, accertamenti e controlli.
Nel caso di irregolarità amministrative o per altre gravi ragioni, il Consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Con lo stesso decreto può provvedersi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-18