Art. 23

In vigore dal 31 lug 1953
I contributi dovuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal personale dipendente, ai sensi degli articoli 84, 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono corrisposti mensilmente all'Istituto postelegrafonici. A tale scopo la Ragioneria centrale del Ministero predetto provvederà al versamento entro la prima quindicina del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce, di un dodicesimo dell'ammontare dei contributi computato sugli stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni, soggetti ai contributi stessi. La quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalla Ragioneria centrale con criteri semplificativi in base a valutazione media dell'intero stanziamento. Alla fine di ogni esercizio finanziario, od anche a periodi più brevi, saranno eseguiti i necessari conguagli dopo accertato il credito effettivo dell'Istituto e sarà eventualmente rettificata la valutazione di cui al comma che precede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-23

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