Art. 24

In vigore dal 31 lug 1953
Le quote del patrimonio dell'Istituto postelegrafonici spettanti a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso Istituto affidate sono stabilite ai sensi dell' della legge 27 marzo 1952, n. 208, con riferimento alla data del 1 ottobre 1952, come segue: Sono di pertinenza della gestione "Fondo trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gli immobili che l'Istituto possiede in Roma, via Ferdinando Palasciano n. 50, in Rimini, viale Dandolo n. 13, la tenuta fondiaria di Priverno (località "Le Comunali") e quella di Roccasecca dei Volsci. I restanti immobili sono di pertinenza in parti uguali della gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere", di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e della gestione mutualità (Fondi aspettativa, di riposo e decesso) di cui al decreto Ministeriale 27 agosto 1948, pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, supplemento al n. 33 della parte terza, in data 21 novembre 1948. L'arredamento mobiliare esistente negli stabili dell'Istituto adibiti a colonie e convitti è attribuito in parti eguali alla gestione "Assistenza al personale degli uffici locali, titolari di agenzia, ricevitori e portalettere" ed alla gestione "Assistenza al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Le rimanenti attività dell'Istituto sono attribuite alle varie gestioni assistenziali e previdenziali, esistenti alla data medesima, in proporzione delle rispettive riserve. A titolo di conguaglio, per effetto delle assegnazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, la gestione mutualità è tenuta a rimborsare la somma di lire 30.032.034 alla gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai direttori di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-24

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