Art. 21
In vigore dal 31 lug 1953
I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-21