Art. 22
In vigore dal 31 lug 1953
L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.
Esso gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.
Le tasse di iscrizione alle varie gestioni, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti dall'Istituto sono esenti da imposte, tasse o diritti.
I crediti per le somme dovute dall'istituto a titolo assistenziale od assicurativo, non sono soggetti a pignoramento, sequestro o cessione per qualsiasi titolo.
Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.
L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato anche ai fini delle istruttorie necessarie per l'esercizio della sua attività assistenziale e previdenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-22