Art. 25

In vigore dal 31 lug 1953
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 63. - PALLA
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