Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 9

In vigore dal 31 dic 1952
Le anticipazioni di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale a favore dei singoli istituti di credito agrario interessati. Entro i limiti di ogni anticipazione, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati, in correlazione a ciascun mutuo, secondo importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario. I prelevamenti saranno disposti in seguito ad apposite richieste degli istituti, vistate dai competenti ispettori ripartimentali delle foreste. Per i mutui concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40% della somma mutuata, dovrà essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potrà superare il 25% della somma mutuata, avrà luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. La somministrazione del rimanente 35% a saldo avrà luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere semprechè il beneficiario dimostri di aver investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo. Il collaudo sarà eseguito dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. Per i mutui concernenti semplici forniture, la somministrazione verrà effettuata dietro presentazione delle fatture relative alle forniture stesse debitamente quietanze, ovvero contestualmente all'acquisto; in tal caso l'istituto procederà alla somministrazione della somma mutuata direttamente al fornitore. Nel caso in cui la spesa risultante dal collaudo, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del mutuo, il mutuo stesso verrà proporzionalmente ridotto, onde riportarlo ad ammontare non superiore ai quattro quinti della spesa accertata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-9

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