Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 4

In vigore dal 31 dic 1952
Ai fini dell'applicazione degli della legge, sono considerati: coltivatori diretti - coloro che coltivano i fondi personalmente insieme a membri della propria famiglia e che, di norma, non impiegano mano d'opera salariata; medi proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie non superiore ai 200 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo, determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a L. 36.000; piccoli proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie fino a 60 ettari, con un reddito dominicale imponibile complessivo determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a lire 12.000; medi allevatori - coloro che posseggono non più di 15 capi grossi di bestiame ovvero noti più di 90 capi minuti (esclusi gli animali da cortile); piccoli allevatori - coloro che posseggono fino a 5 capi grossi di bestiame, ovvero fino a 30 capi minuti. Nel caso che l'allevatore possegga insieme capi di bestiame grossi e minuti, gli anzidetti limiti sono determinati considerando equivalente ad un capo grosso sei capi minuti: artigiani - sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con le procedure previste dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa. I mutui possono concedersi anche alte associazioni, nonché a consorzi costituiti tra elementi delle delle categorie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-4

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