Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 31 dic 1952
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertato che il richiedente non abbia ottenuto dallo Stato per il medesimo scopo contributi in capitale o concorsi nel pagamento di interessi, trasmette all'istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con gli allegati e con il nulla osta alla concessione del mutuo nella misura ritenuta ammissibile, altrimenti noti dà corso alla domanda, informandone il richiedente.
Gli istituti, nell'esame delle domande ed ai fini dell'apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dal fondo o dalla azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo.
Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto deliberativo, un funzionario designato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
Qualora la concessione del mutuo non debba essere deliberata da un organo collegiale dell'istituto, ma da un dirigente o altro funzionario, questi prima di decidere, sentirà l'ispettore ripartimentale delle foreste. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale, nella composizione prevista dal primo comma del presente articolo.
Dell'accettazione o del rigetto cella domanda gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, all'Ispettorato competente e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-8