Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 31 dic 1952
Le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite.
Il versamento avrà luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualità maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente .
In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-13