Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo II

Art. 17

In vigore dal 9 ott 1964
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' della legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, che le istruiscono. Le concessioni di contributo relative ad opere di importo fino a 10 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato ripartimentale entro quindici giorni dalla recezione della domanda. Quelle relative ad opere di importo superiore a 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale entro quindici giorni dalla recezione della domanda col parere dell'Ispettorato ripartimentale. Quelle afferenti ad opere di importo superiore ai 30 milioni, sorto disposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla recezione delle domande debitamente istruite da parte dell'Ispettorato ripartimentale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 settembre 1964, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che "Per le opere di importo fino a 30 milioni di lire la concessione, ai sensi dell'art. 19 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dei contributi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e' disposta, in deroga allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, dai capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-17

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