Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Capo II
Art. 19
In vigore dal 31 dic 1952
Al pagamento dei contributi di competenza degli Ispettorati ripartimentali e regionali si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli stessi Ispettorati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-19