Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 14

In vigore dal 31 dic 1952
Per le operazioni di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 901, verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali gli istituiti stessi metteranno in evidenza l'ammontare: a) dei versamenti sul conto corrente vincolato di cui al precedente ; b) dei prelevamenti dal detto conto vincolato, nonché dalle somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui; c) degli interessi dovuti dai beneficiari durante il periodo di preammortamento; d) delle annualità di ammortamento dovute dai beneficiari; e) delle quote annue di capitale da restituire allo Stato; f) delle estinzioni anticipate; g) dei versamenti in Tesoreria; h) delle morosità. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei conti inerenti alla gestione, corredati dei prospetti riepilogativi distinti per provincia, con la dimostrazione dei versamenti effettuati in Tesoreria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-14

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