Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 31 dic 1952
Le opere per le quali è stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota del mutuo.
Il concessionario del mutuo che non abbia compiuto le opere nel termine previsto, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, decade dal beneficio della rateizzazione trentennale di cui al primo comma dell' della legge, ed è considerato in mora per l'importo non ancora restituito. La maggiore misura degli interessi legali dovuti su tale importo rispetto a quella fissata dalla legge sarà restituita allo Stato con la modalità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-12