Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 11

In vigore dal 31 dic 1952
Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20%. Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovrà rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-11

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