Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 11
11 / 34In vigore dal 31 dic 1952
Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20%.
Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovrà rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-11