Art. 11
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 11

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In vigore dal 31 dic 1952
Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20%. Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovrà rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-11