Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 31 dic 1952
Il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura e delle foreste potranno richiedere, sia agli istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esplicare la loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e dei mutui con esse anticipazioni concessi.
I detti Ministeri, hanno, inoltre, le più ampie facoltà di disporre controlli ed ispezioni, in via amministrativa e contabile, al fine di accertare le posizioni delle anticipazioni e dei mutui concessi e somministrati, la regolarità dei conti e l'osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti le operazioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-16