Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Capo II
Art. 18
In vigore dal 31 dic 1952
Il contributo è liquidato dall'autorità competente a concederle, la quale provvede pure al collaudo delle opere. Quando il contributo è concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste questi provvede al collaudo per mezzo di funzionari dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato regionale forestale.
Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato.
Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dai capo dell'Ispettorato competente: l'importo degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-18