Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo II

Art. 23

In vigore dal 31 dic 1952
L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione dei consorzi di prevenzione, di cui all' della legge, è preceduta dalla pubblicazione di un elenco delle proprietà che dovranno partecipare al consorzio, di una topografia del territorio consorziale nonché delle norme statutarie che dovranno regolare la organizzazione e il funzionamento del consorzio. Durante la pubblicazione, da eseguirsi per quindici giorni consecutivi presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, nonché presso l'albo pretorio dei Comuni o del Comune interessato, e con le altre forme che saranno eventualmente fissate, caso per caso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli interessati hanno facoltà di presentare reclami ed opposizioni sui quali decide il Presidente della Repubblica con lo stesso provvedimento che costituisce il consorzio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo