Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo III

Art. 28

In vigore dal 31 dic 1952
All'occupazione dei terreni di cui all' della legge si fa luogo con le norme di cui all'art. 63, del decreto legislativo 16 maggio 1926, n. 1126. Qualora siano posti ostacoli alla occupazione del fondo, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può disporre la esecuzione in via amministrativa del provvedimento, con l'impiego, alla occorrenza, della forza pubblica. Durante l'occupazione viene corrisposta al proprietario, tenendone conto nel computo delle eventuali quote di spesa a suo carico, una indennità corrispondente al reddito dominicale riferito al momento della occupazione. Al momento della riconsegna del fondo si liquida l'importo della somma che il proprietario è tenuto a rimborsare al concessionario, anche per le scorte ed attrezzature che sia occorso acquistare per l'incremento della produttività del fondo. A tal fine si tiene conto, per le scorte e gli attrezzi, del loro valore al momento della riconsegna. Il proprietario non è però tenuto a ricevere quelle scorte ed attrezzature che non siano necessarie alla normale conduzione del fondo. In relazione alle condizioni economiche del debitore, è consentito il rimborso rateale frazionato per un tempo non eccedente i venti anni, con la prestazione di idonee garanzie.
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