Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Capo II
Art. 26
In vigore dal 31 dic 1952
In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell' della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'ispettorato ripartimentale delle foreste ne dà comunicazione al Ministero e al consorzio di bonifica montana, informando delle ragioni del mancato adempimento.
Se l'inosservanza non dipende da difetto di disponibilità finanziarie e da impossibilità di attingere al credito in misura sufficiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può obbligare il consorzio ad eseguire i lavori a spese del proprietario.
Qualora questi non fornisca i mezzi necessari, il consorzio può provvedervi col credito, in luogo e per conto dei proprietario interessato.
Se l'esecuzione delle opere importi la necessità del possesso del fondo, il consorzio procede all'occupazione previa compilazione di concerto con l'interessato dello stato di consistenza, e determina con l'interessato stesso l'indennità da corrispondergli durante l'occupazione.
Ultimate le opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, su proposta del consorzio, alla liquidazione delle somme che il proprietario del fondo migliorato è tenuto a rimborsare al consorzio, tenendo conto dei sussidi corrisposti dallo Stato e determinando il tempo e le modalità del pagamento.
Se il proprietario inadempiente opponga difficoltà o degli ostacoli alla sostituzione del consorzio, ovvero l'inadempimento risulti dovuto a cause finanziarie non rimovibili con l'intervento del consorzio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre l'espropriazione totale o parziale del fondo a favore del consorzio di bonifica montana, che ne faccia richiesta o, in mancanza, di altro ente che si impegni ad attuare il piano, offrendo adeguate garanzie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-26